Procedura negoziata, Anomalia
In considerazione di avvenuta attivazione di una procedura negoziata ai sensi dell'art 57 codice, nel caso di invito rivolto ad un numero di soggetti pari o superiore a cinque e in ogni caso inferiore a dieci, e con dovuto importo inferiore ad un milione di euro, la successiva fase di aggiudicazione dovrà determinarsi al massimo ribasso senza necessità di calcolo della soglia di anomalia ed eventualmente con applicazione di quella facoltativa di cui al comma 3 dell'art. 86 o in considerazione della preventiva conoscenza di un eventuale numero di imprese comunque inferiore a dieci è necessario prevedere già in fase di produzione offerte le relative giustifiche considerato che l'pplicazione dell'art. 122 non è comunque attivabile? Nel caso quindi di necessaria verifica di congruita su offerte anomale tale incombenza spetterà sempre al RUP o dovrà essere la commisisone tecnica di gara , come recente giurisprudenza anche se in materia di servizi impone? grazie. |
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