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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 20/07/11








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
allegato P, obbligatorità
Oggetto: Applicazione allegato “P” del D.P.R. 05.10.2010 n. 207
Gent. Esperto
L’entrata in vigore del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 ha posto alcuni interrogativi in merito alla portata innovativa dell’allegato “P”, nel quale sono indicate le modalità di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, l’attenzione si è rivolta all’effettiva obbligatorietà delle metodologie prescritte dall’allegato “P” che, nelle procedure di gara per la fornitura di beni e servizi soprattutto in ambito sanitario, sollevano numerose problematiche applicative, atteso che nella prassi fin qui seguita sono stati utilizzati criteri di valutazione, sia per il parametro “qualità” che per il parametro “prezzo”, assai differenti da quelli prescritti nel Regolamento.
Un’interpretazione più restrittiva sorgerebbe peraltro dalla lettura dell’art. 283 2° comma del D.P.R. 207/2010, laddove si prevede che la valutazione dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei relativi punteggi viene effettuata “applicando i criteri e le formule indicate nel bando secondo quanto previsto nell’allegato P”. In questo senso la frase contenuta nell’allegato P (il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato…) limiterebbe di fatto la discrezionalità dell’Amministrazione alla scelta di uno dei criteri previsti nell’allegato “P” e non ad altri (basti pensare alla differente modalità di calcolo del punteggio afferente il parametro “prezzo” fin qui adottata), stante la perentorietà del richiamo contenuto nel citato art. 283 2° comma.
Altre interpretazioni di diverso avviso sono state fornite da autorevoli relatori di vari corsi di aggiornamento e partono dal presupposto che, laddove l’allegato “P” prevede che il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante…”, in realtà la discrezionalità dell’amministrazione si intenderebbe estesa addirittura fino alla scelta di applicare o non applicare le metodologie prescritte dal Regolamento, continuando pertanto ad utilizzare metodologie assai differenti e che potrebbero condurre in astratto a risultati di aggiudicazioni completamente opposti, con possibili futuri motivi di contenzioso per le procedure avviate dopo la data dell’08.06.2011.
In attesa della pubblicazione delle linee guida dell’A.V.C.P., che si spera esaustive in merito al quesito posto, sarebbe interessante conoscere anche un Suo cortese parere sull’argomento.
Aggiudicazione definitiva, Aggiudicazione provvisoria
E' stata aggiudicata provvisoriamente dalla Commissione giudicatrice una gara ad evidenza pubblica con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
A questo punto la S.A.:
deve adottare una determina per l'aggiudicazione provvisoria; può adottarne una (definitiva) una volta verificati, con esito positivo, i requisiti dell'aggiudicatararia ex art. 48 e art.38 del codice degli appalti; ovvero ne adotta una (definitiva) subordinandone l'efficacia all'esito positivo sul controllo dei requisiti pre indicati?
Se alle concorrenti escluse dalla gara è già stata comunicata l'esclusione (con lett racc anticipata via fax ed a firma del Presidente della Commissione) durante la gara, è necessario che la S.A. comunichi nuovamente la loro esclusione dopo l'approvazione degli atti con la determina di aggiudicazione definitiva?
Offerta, unica
Questa Amministrazione ha indetto procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico. La procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da esprimersi mediante ribasso unico percentuale, al fine di stabilire il prezzo/km per i successivi pagamenti.
Nella lettera-invito è stato specificato che:
• Saranno escluse le offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.
• Qualora emergano elementi di dubbio circa la congruità dell’offerta, l’Amministrazione si riserva di chiedere le giustificazioni del prezzo offerto relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto.
• E’ facoltà dell’Amministrazione procedere all’affidamento anche nel caso di una sola offerta valida ovvero di non procedere all’affidamento nel caso in cui l’offerta economica non sia ritenuta congrua.

La procedura , giunta a scadenza, ha visto la presentazione di una sola domanda , con un’ offerta economica al ribasso pari allo 0,001%, che di fatto ottempera alle condizioni previste dalla procedura ( esclusione delle offerte alla pari o in aumento) ma che si traduce in una ridottissima riduzione rispetto al prezzo posto a base di gara, tale da non incidere sul prezzo/km ( riduzione pari a € 0,0000255).
Il quesito che vi sottoponiamo è il seguente: l’Amministrazione S.A. può non procedere all’affidamento ritenendo l’offerta economica così formulata un raggiro rispetto all’esclusione delle offerte alla pari ? La valutazione della congruità dell’offerta si deve intendere esclusivamente in relazione alle percentuali di ribasso eccessive tali che possano essere ritenute pregiudizievoli per la qualità del servizio?
mancanza requisiti generali, escussione cauzione provvisoria
Oggetto: escussione cauzione provvisoria.
Spett.le Esperto, quando un'impresa aggiudicataria provvisoria viene esclusa da una gara a seguito di un'informativa interdittiva prefettizia negativa, la stazione appaltante deve escutere la cauzione provvisoria oppure non è una fattispecie rientrante nella previsione della norma?
procedura negoziata senza bando, procedimento
alla luce della determinazione dell'AVCP 2/11 mi/Vi chiedo:
1) avendo predisposto un avviso preventivo, il criterio scelto dal mio Servizio per individuare le imprese da invitare sarebbe quello del sorteggio pubblico:
a) tale sorteggio lo si effettua dopo aver esaminato tutta la documentazione amministrativa prodotta dalle "n" ditte che hanno presentato un plico offerta?
b) dopo la pubblicazione dell'avviso, é corretto prevedere quale passaggio successivo direttamente la seduta pubblica nel corso della quale effettuerò, previo esame di quanto indicato al punto a), il sorteggio pubblico?
c) il sorteggio pubblico in tal modo riguarderà le sole offerte economiche?
diversamente ragionando ovvero ipotizzando l'estrazione a sorte dei plichi offerta "sigillati" ho qualche perplessità, infatti laddove sia stato previsto un numero determinato di operatori "da invitare", tale sorteggio potrebbe determinare la possibilità di contrattare, alla fine, con un numero inferiore di ditte, vanificando per esempio la previsione del taglio automatico delle offerte anomale

infine, quando nel punto 2.5 (quarto capoverso) della citata determinazione si parla di esplicitazione, nella determinazione a contratte, dei criteri da utilizzarsi per l'individuazione delle imprese da invitare, in fondo con la pubblicazione di un avviso preventivo un invito vero e proprio (almeno secondo quella che era forse una prassi consolidata prima dei recenti orientamenti) non c'é più, in quanto sono gli operatori economici che direttamente danno risconto, se interessati ed in possesso dei requisiti, all'"invito" generico contenuto nell'invito preventivo pubblicato dalla stazione appaltante