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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 04/07/12








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Ati, Quote esecuzione
in una procedura aperta per l'affidamento di un appalto per il trasporto e il trattamento di rifiuti ha partecipato un costituendo RTI A + B. La mandataria A dichiara di svolgere le attività di trasporto e di trattamento per una percentuale del 60% dell'importo contrattuale, la mandante B per il trasporto e la messa in riserva dei rifiuti per il restante 40% dell'importo contrattuale. l'importo a base di gara prevede che il trasporto incida per il 20% e il trattamento per l'80%. Ciò stante non si capisce quale sia la percentuale effettivamente svolta dalle due società riguardo al trasporto (entrambe hanno dichiarato di possedere per l'intero i requisiti per svolgere il trasporto). In ossequio all'art. 37, d.lgs. 163/06 come è corretto procedere in tal caso? e' possibile e lecito chiedere un'integrazione ai sensi dell'art. 46, c. 1? più in generale è possibile / doveroso che i concorrenti debbano indicare in sede di offerta le suddette percentuali per ogni singola attività e non cumulativamente (specie nel caso i singoli componenti il RTI non siano in possesso per l'intero dei requisiti)?
Offerta economicamente pił vantaggiosa,
nella procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario della fornitura di un’apparecchiatura scientifica da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata richiesta, nel relativo capitolato, una ben definita dotazione minima di “consumabili”, ovvero di accessori soggetti ad usura. Un concorrente ha correttamente espressamente proposto nella sua offerta tecnica gli accessori richiesti ma poi, nel dettaglio dell’offerta economica, prezzando analiticamente le varie componenti della fornitura, ha invece escluso alcuni di tali accessori in quanto a suo dire “non consumabili”.
Il disciplinare di gara richiede ai concorrenti di proporre un prezzo complessivo per la fornitura, inferiore a quello posto a base di gara, fornendo al contempo dettaglio delle singole voci di prezzo delle componenti dell’apparecchiatura offerta, che vanno a costituire l’offerta economica complessiva.
L’offerta economica, in base alle regole di gara, può essere punteggiata al massimo 30, applicando la seguente formula: punteggio economico = (importo a base di gara – importo offerta da valutare) / (importo a base di gara – offerta più bassa ricevuta) x 30.
Ciò posto, è rilevante l’illustrata contraddizione tra specifiche di minima del capitolato ed offerta tecnica da un lato e dettaglio dell’offerta economica del medesimo concorrente dall’altro? Se sì, è configurabile come causa di esclusione per equivocità dell’offerta nel suo complesso? Oppure ancora può essere indagata come possibile causa di anomalia dell’offerta?
Consorzio stabile, Requisiti economici
Desidereri delucidazioni in merito all’art.277 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici nella parte in cui, per la partecipazione del consorzio stabile alle gare d’appalto per servizi e forniture, prescrive che “……………..; i restanti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori”.
In particolare non è chiaro se i citati requisiti di ordine economico e tecnico devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio stabile sommando i requisiti delle consoziate indicate come esecutrici della prestazione o anche dalla consorziate indicate come esecutrici della prestazione o solo dal Consorzio o solo dalle consorziate indicate.
Aste elettroniche,
Questa amministrazione utilizza per lo svolgimento di procedure di gara (sotto e sopra soglia) una piattaforma telematica realizzata nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.163/2006, dal relativo allegato XII, dal DPR 207/2010, dalla Direttiva 2004/18/CE nonché in conformità al D.Lgs.82/2005. Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento assicurano la segretezza delle offerte, impediscono di operare variazioni sui documenti inviati, garantiscono l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema.
Alla luce di quanto sopra, siamo a chiedere se, ai fini della piena legittimità della procedura, le “buste” telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica debbano essere aperte in seduta pubblica alla presenza dei rappresentanti delle ditte (mediante proiezione dei file caricati in piattaforma), in conformità con quanto succede in caso di procedura tradizionale in forma cartacea.
Questa soluzione comporta a nostro parere un’innegabile aggravio della procedura telematica stessa e la vanificazione di parte dei vantaggi collegati alle procedure on line, senza che se ne intraveda una motivazione né razionale né normativa a garanzia del principio di trasparenza che la seduta pubblica tende a garantire nel caso di gare in forma tradizionale cartacea.
Si consideri altresì che la proiezione dei file caricati in piattaforma comporta problematiche relative alla Inoltre chiediamo se alla luce della normativa in vigore sia possibile applicare una disciplina procedurale diversa a seconda che si tratti di gara sopra o sottosoglia (cottimo fiduciario)
Affidamenti in economia, Durc
rivolgo alla Vs competenza e conoscenza i seguenti quesiti affinchè, finalmente, dopo anni, le mie residue incertezze interpretative o operative trovino soddisfazione
Affidamenti in Amministrazione diretta: la formula che identifica tali affidamenti la conosco a memoria ma, trovo difficoltà a comprenderne relativa operatività tanto più in funzione del DURC alla qual disciplina l’affidamento si sottrae (come precisato anche nelle faq della avcp).
Recentemente, frugando sul web, ho trovato un’affidamento in amministrazione diretta; il funzionario di un Comune era ricorso a tale procedura per l’acquisto di un mezzo meccanico per movimenti di terra. Evidentemente , come recita la normativa, il tecnico aveva reso disponibile alla proprie maestranza uno strumento che gli consentisse di realizzare delle lavorazioni in “economia”. Ma, allora, laddove mi venga chiesto da colleghi dell’ufficio manutenzioni l’acquisto (o noleggio) di un traccialinee piuttosto che di un generatore di corrente piuttosto che (perché no) un autocarro…insomma strumentazione da far utilizzare agli operai… perché mai siffatto “affidamento” (E COS’E’ L’AFFIDAMENTO? NON E’ ANCH’ESSO UN CONTRATTO, UN ACCORDO GIURIDICO FRA DUE PARTI?) che vado a predisporre in favore del fornitore (individuato, sempre, mediante comparazione di preventivi) lo assoggetto alla disciplina di qualsiasi altro rapporto contrattuale (e quindi all’acquisizione del Durc)? Dove sbaglio a interpretare??