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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 01/05/13








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Comunicazione,
Salve sono dipendente di un'Amministrazione provinciale,
dando attuazione all'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, Il MEF con decreto del 26.02.2013 (pubbl. In G.U. 5/3/2013 n. 54) ha predisposto le nuove procedure finalizzate ad assicurare un efficace monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche
Volevo sapere, perchè non mi è chiaro, se riguarda tutte le opere o solo quelle con finanziamento a carico (totale/parziale?) dello Stato ?
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Nell’ambito dei capitolati delle procedure di cottimo fiduciario la scrivente AUSL ha inserito una sorta di clausola di adesione a beneficio delle altre aziende sanitarie:
"""In attuazione delle direttive regionali DGR 927/2011 , le Aziende dell’Area ... hanno provveduto ad adottare uno specifico “Accordo quadro per la disciplina delle Relazioni fra le Aziende sanitarie dell’AV..” che, fra le altre, prevede vengano sviluppate iniziative finalizzate all’unificazione delle attività di natura amministrativa e dei servizi a supporto delle attività sanitarie, ed in specifico “la ricerca di soluzioni innovative per la programmazione e la gestione integrata a livello interaziendale delle attività connesse al processo di acquisizione dei beni e servizi, nell'ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di qualità e di riduzione della variabilità, mediante la definizione di una programmazione integrata degli acquisti delle Aziende associate, coordinata con le previsioni programmatiche dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, e l’attivazione e la gestione delle relative procedure di gara”.
Alla luce di quanto esposto, l’Azienda USL di .. aderisce all'AV.., tra le cui principali attività si annovera proprio la promozione e la programmazione degli acquisti centralizzati.
In applicazione dell’assetto giuridico illustrato, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’Azienda USL di RE, ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende aderenti all’AV.., fino alla concorrenza della cifra complessiva di €200.000,00 alle medesime condizioni dell’aggiudicazione in argomento. La durata di quest’ultima fornitura non potrà protrarsi oltre quella del contratto originariamente stipulato. Questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine a patti e condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda aderente cui viene esteso l’accordo, che darà origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
Per quanto riguarda l’eventuale oscillazione, in più o in meno, dei quantitativi da fornirsi all’Azienda Usl di .., restano valide le clausole del presente Capitolato Speciale."""""""
Si chiede riscontro in merito alla legittimità di tale clausola tenuto conto che a base d'asta è limitato all'importo presunto del contratto che andrà ad affidare la capofila (AUSL ..)
Commissione di gara, Seggio di gara
Gentile esperto,
la prego riepilogare la questione della commissione di gara per quanto attiene l'offerta economicamente più vantaggiosa alla luce delle recenti modifiche di legge e delle sentemze giurisprudenziali in merito.
In particolare la sentenza del TAR Campania-Napoli sez. 1 del 30/1/2012 n. 455 sostiene la possibilità di scindere la valutazione dell'offerta in due commissioni: una denominata seggio di gara con il precipuo compito di esaminare la documentazione di gara e di aprire e valutare le offerte economiche compiendo le relative operazioni matematiche , le quali escludono qualsiasi discrezionalità , come peraltro sembra evincersi dalla lettura dell'art. 283 del Regolamento che parla di compiti della Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 del codice( comma 2) ed al successivo comma 3 sembra riservare al presidente del seggio di gara ( inteso come commissione amministrativa )il compito di leggere in seduta pubblica il risultato dell'esame delle offerte qualitative da parte della commissione tecnica e poi di valutare l'offerta economica ecc., mentre invece la recente sentenza n.02456/2013 del TAR LAZIO afferma il principio di unicità della commissione e l'illegittimità dell'operato di una PA che ha proceduto in tal senso.
Per quanto sopra potrebbe chiarirci come debba procedere correttamente la PA nello svolgimento delle fasi di esame dell'offerta tecnica ed economica?