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Quesiti sugli Appalti Pubblici



Elenco quesiti del 17/07/2014








I quesiti sugli appalti pubblici piĆ¹ interessanti della settimana
Anomalia,
Questa Amministrazione ha attivato una procedura negoziata (senza pubblicazione del bando) per l'esecuzione del servizio traslochi, invitando più di cinque ditte (ma meno di dieci) a presentare offerta. Il criterio di scelta è dato dal prezzo più basso rispetto alla base di gara. Nella lettera invito non si fa alcuno accenno alla eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.
A tale ultimo proposito, si chiede a Codesto Ill.mo esperto se, nel caso in cui nel corso della gara dovessero essere ammesse almeno cinque offerte, la Stazione Appaltante sia tenuta comunque a procedere alla verifica, ex art.86, comma 1, del Codice dei Contratti, ovvero se abbia facoltà di non attivare il subprocedimento in questione.
Si chiede inoltre se, in caso di risposta affermativa circa l'attivazione del procedimento, la verifica debba essere effettuata mediante il c.d. taglio delle ali (ex art.86, comma1) ovvero ci si possa limitare ad una valutazione della congruità dell'offerta presentata dal primo classificato.
Ringrazio e saluto cordialmente
Commissione di gara,
Nel casi di gara mediante procedura aperta per l'affidamento lavori adottando il criterio del prezzo più basso per il quale non necessita la nomina di una commissione di gara tuttavia la stazione appaltante ritiene di nominarla, il responsabile del procedimento che ha seguito l'iter progettuale e predisposto gli atti di gara (bando, disciplinare, contratto e modelli) può far parte della commissione?
Procedura aperta,
Quesito:

Nel corso dell’anno 2012 è stata esperita una gara d’appalto inerente i lavori di costruzione della nuova palestra comunale e adeguamento dei servizi igienici delle scuole per un importo totale di lavori a base d’asta di €. 697.000,00 oltre I.V.A.
Nel mese di ottobre 2012, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico/RUP, si è dato atto dell’approvazione della procedura di gara (con relativo aggiudicatario provvisorio un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese), con contestuale dichiarazione di non aggiudicazione (definitiva) dell’appalto in quanto la spesa non è risultata compatibile con il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2013, così come disciplinato dalla normativa in atto vigente.
In relazione alla durata presumibile del procedimento, la validità della garanzia prestata dall’aggiudicatario era pari a 420 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il termine di validità dell’offerta e della garanzia è venuto a scadenza nel mese di novembre 2013.
La situazione è rimasta immutata fino al mese di maggio u.s. quando il Presidente del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il Governo sta valutando un allentamento, in alcune annualità, del Patto di stabilità dei Comuni per la quota necessaria alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica.
Permanendo la volontà di realizzare i lavori di cui trattasi, si è proceduto a:
- richiedere ai legali rappresentanti del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese aggiudicatario provvisorio di confermare la disponibilità all’esecuzione dei lavori con la stessa percentuale di ribasso offerto in sede di gara e di confermare la persistenza dei requisiti generali e speciali. Il Capogruppo ha riscontrato positivamente mentre nulla è pervenuto da parte della Mandante.
- Effettuare alcune verifiche dalle quali è emersa l’irregolarità del Durc e lo stato di fallimento/liquidazione dell’impresa Mandante.
Si chiede pertanto di conoscere un vs. qualificato parere in merito ai seguenti quesiti:
- se sia possibile che, in caso di persistenza dei requisiti in capo alla sola impresa Mandataria, la stessa possa provvedere alla sostituzione dell’impresa Mandante e con quali modalità, non avendo la capogruppo i requisiti di capacità tecnica (attestazione SOA) necessari per eseguire da sola i lavori;
- nel caso in cui ciò non sia possibile quali siano le procedure da porre in atto conseguentemente, ovvero se sia consentito affidare i lavori al secondo in graduatoria (ed eventualmente al terzo e così via) e, in tal caso, se sia necessario richiedere ad ogni concorrente i giustificativi dell’offerta presentata ai fini dell’anomalia del ribasso (come era stato fatto per il primo classificato). Si precisa che nella lettera d’invito alla gara era previsto che: “In caso di decadenza dell’aggiudicazione, a qualsiasi causa essa sia dovuta, il lavoro sarà affidato al concorrente che occupa il secondo posto nella graduatoria”.